La norma accentua l’esigenza di un nuovo modello di società, creato ad arte per i liberi professionisti
Al tema dell’incompatibilità con la professione di dottore commercialista (prevista all’art. 4 del DLgs. 139/2005), il CNDCEC ha dedicato un apposito documento interpretativo, datato 13 ottobre, nel quale si individuava “nero su bianco” una folta e diversificata casistica: dall’esercizio di altre professioni vincolate a un proprio Albo (giornalisti e notai) all’attività di appaltatore di servizio pubblico, fino a elencare le ipotesi – molteplici per forma e qualità – di attività d’impresa (si veda “CNDCEC: Per l’incompatibilità con altre professioni rileva il «concreto esercizio»” del 3 novembre).
In linea generale, per distinguere fra attività compatibili e incompatibili, il principio-chiave seguito dal Consiglio nazionale è quello del “concreto esercizio”: l’incompatibilità non deriva, ad esempio, dal possesso di un altro titolo professionale (es. giornalista o notaio), ma dalla sua pratica effettiva. È palese che, però, un principio simile non può valere per ogni circostanza, prima fra tutte l’attività imprenditoriale, caratterizzata da una gamma decisamente estesa di ambiti e funzioni.
Merita un capitolo a parte, in quest’ottica, l’attività d’impresa riguardante società di servizi strumentali o ausiliari all’esercizio della professione. Si tratta, in altre parole, dello svolgimento dell’attività professionale anche per il tramite di società di servizi, siano esse di persone o di capitali.
Stando al documento interpretativo del CNDCEC, sono compatibili:
- l’attività d’impresa consistente nell’esercizio, in forma societaria, di società c.d. “di mezzi” o “di servizi”: rientrano fra queste, ad esempio, le società che si occupano di tenuta della contabilità generale o IVA, della contabilità paghe, della domiciliazione e della segreteria societaria, o ancora dell’invio telematico delle dichiarazioni o dei servizi di segreteria per lo studio professionale, esclusa l’attività di tipo intellettuale che attiene soltanto al professionista;
- il caso in cui la società “di mezzi” o “servizi”, nella quale il commercialista detenga un interesse economico prevalente e occupi cariche con ampi o totali poteri, abbia nel medesimo professionista il proprio unico cliente, qualificando così i relativi servizi come “strumentali” o “ausiliari”.
Nelle ipotesi appena citate, frequentissime, il problema dell’incompatibilità non si pone, appunto, perché la società si limita a funzionare come centro di costi.
Lo stesso vale se diversi iscritti all’Albo partecipano alla medesima società di servizi: la valutazione del fatturato dovrà tener conto delle partecipazioni individuali agli utili.
A differenza, quindi, del parametro qualitativo individuato nel c.d. “concreto esercizio”, per le società di servizi si stabilisce un criterio oggettivo e quantitativo volto a guidare gli Ordini nella verifica dei requisiti, che dovrebbe avvenire per legge almeno una volta all’anno. La norma illumina, però, anche un altro aspetto, ossia la necessità – da più parti sentita – di nuovi modelli societari ad hoc per i liberi professionisti. Una carenza evidenziata in occasione del recente Congresso di Napoli, con la presentazione del progetto di legge sulle società di lavoro professionale.
Fonti:
Eutekne.info - Rossella Quaranta - "Spettro" incompatibilità per chi fattura con la società di servizi










