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La norma accentua l’esigenza di un nuovo modello di società, creato ad arte per i liberi professionisti

Al tema dell’incompatibilità con la professione di dottore commercialista (prevista all’art. 4 del DLgs. 139/2005), il CNDCEC ha dedicato un apposito documento interpretativo, datato 13 ottobre, nel quale si individuava “nero su bianco” una folta e diversificata casistica: dall’esercizio di altre professioni vincolate a un proprio Albo (giornalisti e notai) all’attività di appaltatore di servizio pubblico, fino a elencare le ipotesi – molteplici per forma e qualità – di attività d’impresa (si veda “CNDCEC: Per l’incompatibilità con altre professioni rileva il «concreto esercizio»” del 3 novembre).

In linea generale, per distinguere fra attività compatibili e incompatibili, il principio-chiave seguito dal Consiglio nazionale è quello del “concreto esercizio”: l’incompatibilità non deriva, ad esempio, dal possesso di un altro titolo professionale (es. giornalista o notaio), ma dalla sua pratica effettiva. È palese che, però, un principio simile non può valere per ogni circostanza, prima fra tutte l’attività imprenditoriale, caratterizzata da una gamma decisamente estesa di ambiti e funzioni.

Merita un capitolo a parte, in quest’ottica, l’attività d’impresa riguardante società di servizi strumentali o ausiliari all’esercizio della professione. Si tratta, in altre parole, dello svolgimento dell’attività professionale anche per il tramite di società di servizi, siano esse di persone o di capitali.
Stando al documento interpretativo del CNDCEC, sono compatibili:
- l’attività d’impresa consistente nell’esercizio, in forma societaria, di società c.d. “di mezzi” o “di servizi”: rientrano fra queste, ad esempio, le società che si occupano di tenuta della contabilità generale o IVA, della contabilità paghe, della domiciliazione e della segreteria societaria, o ancora dell’invio telematico delle dichiarazioni o dei servizi di segreteria per lo studio professionale, esclusa l’attività di tipo intellettuale che attiene soltanto al professionista;
- il caso in cui la società “di mezzi” o “servizi”, nella quale il commercialista detenga un interesse economico prevalente e occupi cariche con ampi o totali poteri, abbia nel medesimo professionista il proprio unico cliente, qualificando così i relativi servizi come “strumentali” o “ausiliari”.
Nelle ipotesi appena citate, frequentissime, il problema dell’incompatibilità non si pone, appunto, perché la società si limita a funzionare come centro di costi.

Viceversa, per il Consiglio nazionale può risultare incompatibile la pratica – la cui elevata diffusione è forse frutto di un calcolo insufficiente dei rischi coinvolti – di appoggiarsi alla società di servizi come interfaccia esterna nel rapporto con la clientela, facendole fatturare almeno la parte non consulenziale della propria attività. In merito, il Consiglio nazionale chiarisce espressamente che, qualora la società abbia “anche (o solo) clienti terzi”, l’incompatibilità sussiste se la quota di fatturato della società di servizi riferibile al commercialista supera il fatturato del commercialista stesso (“di cui alla posizione IVA individuale e/o alla quota spettante del fatturato dello studio associato”). In tal caso, i servizi offerti non possono essere definiti “strumentali” o “ausiliari”, ergo viene meno la causa di esclusione.
Lo stesso vale se diversi iscritti all’Albo partecipano alla medesima società di servizi: la valutazione del fatturato dovrà tener conto delle partecipazioni individuali agli utili.

A differenza, quindi, del parametro qualitativo individuato nel c.d. “concreto esercizio”, per le società di servizi si stabilisce un criterio oggettivo e quantitativo volto a guidare gli Ordini nella verifica dei requisiti, che dovrebbe avvenire per legge almeno una volta all’anno. La norma illumina, però, anche un altro aspetto, ossia la necessità – da più parti sentita – di nuovi modelli societari ad hoc per i liberi professionisti. Una carenza evidenziata in occasione del recente Congresso di Napoli, con la presentazione del progetto di legge sulle società di lavoro professionale.

Fonti:

 

Eutekne.info - Rossella Quaranta - "Spettro" incompatibilità per chi fattura con la società di servizi