Versione StampabileVersione StampabileSegnala ad un amicoSegnala ad un amico

Uso (e abuso) dei titoli professionali, nuova tariffa e incompatibilità: sono alcune delle materie approfondite dal CNDCEC in risposta a specifici quesiti provenienti dagli Ordini territoriali (www.cndcec.it, sezione “Servizi agli Ordini e agli iscritti”).

Con la comunicazione inviata lo scorso 22 novembre all’ODCEC di Pistoia, il CNDCEC interviene nella disputa relativa all’utilizzo del titolo professionale di “dottore commercialista”, “ragioniere commercialista” o ancora, semplicemente, “commercialista”. Una diatriba di lungo corso, questa, che neanche l’unificazione sembra avere del tutto appianato. In particolare, l’Ordine di Pistoia ha chiesto chiarimenti sull’uso del termine “commercialista” al posto della forma completa di “dottore commercialista” o “ragioniere commercialista”. Il CNDCEC ricorda che, con l’art. 39 del DLgs. 139/2005, il legislatore ha provveduto a “blindare” i titoli professionali: il secondo comma dell’articolo citato stabilisce, infatti, che possa definirsi “commercialista” tout court soltanto chi risulti iscritto nella sezione A dell’Albo, e con la completa indicazione del titolo professionale posseduto. Il generico titolo di “commercialista” di per sé non basta: allo scopo di evitare confusione e abusi, è necessario aggiungervi sempre la qualifica di “dottore” o “ragioniere”, ossia la tipologia di abilitazione conseguita. Un assunto coerente col principio di fondo dettato dal codice deontologico (art. 44), che esorta gli iscritti a non offrire informazioni “equivoche e ingannevoli” su qualifiche e titoli professionali, bensì “trasparenti, veritiere, corrette”. È consentito, invece, usare il termine semplice di “commercialista” per definire complessivamente la categoria, come già avviene nelle comunicazioni esterne.

Il secondo spunto evidenziato dall’Ordine di Pistoia riguarda i titoli accademici. A questo proposito, il CNDCEC spiega che è corretto ricorrere al titolo di “dottore” anche qualora questo sia stato conseguito in una classe di laurea non compresa nell’art. 36 del DLgs. 139/2005, perché la normativa non prevede limiti in tal senso. Il Consiglio nazionale, ad ogni modo, individua quale unico discrimine il “requisito dell’inerenza”: il titolo accademico di “dottore” deve risultare “pertinente e non eccedente” rispetto all’attività del professionista. È bene, dunque, che anche il titolo di “dottore” sia corredato dalla qualifica effettiva (non “Mario Rossi, dottore commercialista”, ma “Dott. Mario Rossi, ragioniere commercialista”).

Tutt’altra questione è stata esaminata poi dal CNDCEC su richiesta dell’Ordine di Novara, ossia la determinazione dei compensi spettanti ai sindaci per le prestazioni in corso alla data di entrata in vigore della nuova tariffa professionale, lo scorso 30 ottobre. Nell’introdurre la tariffa, il DM 169/2010 ne ha disciplinato anche il “periodo transitorio”. L’art. 56 distingue, infatti, onorari graduali, rimborsi spese e indennità (soggetti alla tariffa previgente) dagli onorari specifici, riguardanti l’incarico nel suo complesso e determinati secondo la nuova tariffa, benché la nomina sia avvenuta prima del 30 ottobre 2010.

In tema d’incompatibilità sono due i quesiti, peraltro simili, affrontati dal Consiglio nazionale. Il primo, proposto dall’ODCEC di Roma, tratta il caso di un iscritto all’Albo che sia, al contempo, dipendente della Pubblica amministrazione in veste d’insegnante in un istituto scolastico. Il CNDCEC ricorda, infatti, che l’iscrizione all’Albo è consentita ai prestatori di lavoro subordinato, esclusi i casi in cui i relativi ordinamenti proibiscano l’esercizio della libera professione. E il DLgs. 165/2001 vieta, appunto, il cumulo di attività professionale ai lavoratori del pubblico impiego, a meno che non si tratti di un rapporto di lavoro part-time, nel qual caso nulla più inibisce l’accesso ad altre professioni. A questo quadro, nella specifica ipotesi in esame, si aggiunge però la deroga prevista dal DLgs. 165/2001 in riferimento all’impiego come insegnante presto un istituto scolastico: il personale docente può svolgere un’altra professione, purché il direttore didattico o il preside abbiano fornito espressa autorizzazione. In buona sostanza, l’incompatibilità non sussiste.
Il caso illustrato dall’ODCEC di Pesaro riguarda, invece, un iscritto all’Albo impiegato presso la Pubblica amministrazione come insegnante e, oltre a ciò, incaricato dell’assistenza tecnica in contenzioso contro una Pubblica amministrazione. Se la prima attività, per le ragioni già spiegate, è compatibile, la seconda non lo è. In primis, la L. 140/1997 impedisce ai dipendenti pubblici iscritti ad Albi di ricevere incarichi professionali da parte della Pubblica amministrazione, nonché di patrocinare in controversie che abbiano per soggetto una Pubblica amministrazione. In più, il DLgs. 546/1992 stabilisce che gli iscritti all’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili – se dipendenti di una Pubblica amministrazione – non possano accettare l’assistenza tecnica di fronte alle commissioni tributarie.

Fonte: Eutekne.it - "Il CNDCEC risponde agli Ordini su titolo professionale e nuova tariffa" - Rossella Quaranta