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Pubblicate ieri le linee guida, assieme al regolamento sui procedimenti disciplinari. Sospensione fino a 6 mesi per chi a fine triennio ha 0 crediti

Sono stati pubblicati ieri, sul sito del CNDCEC, sia il Regolamento per gli Ordini territoriali per l’esercizio della funzione disciplinare, sia le Linee guida delle sanzioni in caso di inadempimento dell’obbligo formativo da parte degli iscritti, entrambi approvati nella seduta del 13 ottobre 2010. “Abbiamo cercato – spiega Emanuele Veneziani, consigliere nazionale delegato alla disciplina e ai relativi procedimenti, confermando l’ancitipazione data a Eutekne.info a fine settembre – di regolamentare riducendo al massimo gli adempimenti a carico degli Ordini tenendo anche conto della garanzia dell’iscritto. L’emanazione, poi, di linee guida, è un fatto innovativo: le ipotesi di sanzioni sono ovviamente non vincolanti e, considerando che non tutti gli Ordini hanno adempiuto all’obbligo di offerta formativa, abbiamo previsto che potranno essere applicate a far data dal prossimo triennio formativo, previa adeguata informazione agli iscritti”.

Al termine del primo triennio, che scadrà a dicembre, e all’esito della fase pre-istruttoria, nel corso della quale deve essere inviata agli iscritti risultanti non in regola una lettera di richiesta di chiarimenti, incomberà agli Ordini l’obbligo di avviare il procedimento disciplinare in caso di mancato riscontro da parte dell’iscritto o di spiegazioni fornite, ma ritenute non adeguate. Nella delibera con la quale il Consiglio dell’Ordine decide di aprire il procedimento, dovrà essere indicata la data dell’udienza dibattimentale, che deve essere fissata almeno 15 giorni liberi dalla data di ricezione della comunicazione da parte dell’iscritto. Dopo l’udienza, la decisione viene presa a maggioranza dei presenti, con un quorum non inferiore alla metà più uno dei componenti il Consiglio. Il mancato assolvimento dell’obbligo determinerà l’impossibilità di accogliere nuovi praticanti e il trasferimento, presso altri dominus, di quelli già presenti nello studio, in ottemperanza del decreto 143/2009 che regolamenta il tirocinio. L’Ordine potrà altresì stabilire l’esclusione dalle segnalazioni per l’assunzione di incarichi provenienti da enti pubblici o da privati.

Le linee guida, pensate nell’ottica di dare un supporto agli Ordini, senza volerne limitare autonomia e discrezionalità, prevedono una graduazione delle sanzioni a seconda del numero di crediti non conseguiti. L’obiettivo dichiarato è quello di evitare difformità di trattamento. La griglia è così composta:
- assenza totale di crediti: sospensione fino a 6 mesi;
- meno di 30 crediti: sospensione fino a 3 mesi;
- da 30 a 60 crediti: sospensione fino a un mese;
- oltre 60 crediti: censura.
L’Ordine può comunque decidere, in caso di mancanza di pochi crediti formativi, di inviare una lettera di richiamo e di monito perché la “mancanza” venga coperta nel triennio successivo. L’iscritto che incorre nella medesima violazione nel triennio successivo può subire la sospensione non superiore a 12 mesi.

Spetta alla discrezionalità di ciascun Ordine applicare o meno la suddetta griglia, a partire dal prossimo triennio, proprio in considerazione del fatto che non tutti hanno proposto la medesima offerta formativa. Nulla vieta, però, di utilizzarle per avviare procedimenti nei confronti di chi risulta inadempiente già al termine di questo triennio. L’ODCEC di Parma, ad esempio, le utilizzerà anche per questi casi. “A partire dal 2011 valuteremo tutte le posizioni – spiega Alberto Guiotto, presidente della Fondazione Dottori Commercialisti di Parma –. Queste linee guida sono un utile strumento, quindi le applicheremo anche per chi risulta inadempiente alla fine del primo triennio, proprio perché abbiamo garantito un’ampia offerta formativa”. “Da tempo chiedo parametri di riferimento – aggiunge il presidente dell’ODCEC di Parma Andrea Foschi – anche perché, già al tempo del vecchio Albo, siamo stati gli unici a concludere provvedimenti disciplinari. Certo, il concetto di variabilità dell’offerta di cui le linee parlano genererà sempre dubbi, ma almeno possiamo contare su una serie di indicazioni”.
Vero è che il DLgs. n. 139 del 2005 stabilisce non solo che la formazione professionale continua sia un obbligo giuridico posto a carico di tutti gli iscritti, ma anche che il Consiglio dell’Ordine la promuova, organizzi e regoli. Su questo punto, non c’è uniformità nel Paese: a fronte di offerte ampie sia qualitativamente sia quantitativamente, ce ne sono infatti di insufficienti. Non sarebbe il caso di lavorare affinché diventino adempienti gli Ordini, prima degli iscritti? “Spetta a loro organizzare la formazione – risponde Veneziani –. Finora, il Consiglio nazionale ha emanato tutta una serie di regolamenti su ogni attività, tra cui, adesso, i procedimenti disciplinari in caso di inadempimento dell’obbligo formativo. In relazione, invece, al potere di vigilanza che il CNDCEC ha nei confronti degli Ordini, dovremo anche fare una riflessione seria per creare una “mappatura” degli Ordini “virtuosi” e di quelli che lo sono meno”.

 

Fonte: Eutekne.info del 30 ottobre 2010 - Michela Damasco