Pubblicate ieri le linee guida, assieme al regolamento sui procedimenti disciplinari. Sospensione fino a 6 mesi per chi a fine triennio ha 0 crediti
Sono stati pubblicati ieri, sul sito del CNDCEC, sia il Regolamento per gli Ordini territoriali per l’esercizio della funzione disciplinare, sia le Linee guida delle sanzioni in caso di inadempimento dell’obbligo formativo da parte degli iscritti, entrambi approvati nella seduta del 13 ottobre 2010. “Abbiamo cercato – spiega Emanuele Veneziani, consigliere nazionale delegato alla disciplina e ai relativi procedimenti, confermando l’ancitipazione data a Eutekne.info a fine settembre – di regolamentare riducendo al massimo gli adempimenti a carico degli Ordini tenendo anche conto della garanzia dell’iscritto. L’emanazione, poi, di linee guida, è un fatto innovativo: le ipotesi di sanzioni sono ovviamente non vincolanti e, considerando che non tutti gli Ordini hanno adempiuto all’obbligo di offerta formativa, abbiamo previsto che potranno essere applicate a far data dal prossimo triennio formativo, previa adeguata informazione agli iscritti”.
Al termine del primo triennio, che scadrà a dicembre, e all’esito della fase pre-istruttoria, nel corso della quale deve essere inviata agli iscritti risultanti non in regola una lettera di richiesta di chiarimenti, incomberà agli Ordini l’obbligo di avviare il procedimento disciplinare in caso di mancato riscontro da parte dell’iscritto o di spiegazioni fornite, ma ritenute non adeguate. Nella delibera con la quale il Consiglio dell’Ordine decide di aprire il procedimento, dovrà essere indicata la data dell’udienza dibattimentale, che deve essere fissata almeno 15 giorni liberi dalla data di ricezione della comunicazione da parte dell’iscritto. Dopo l’udienza, la decisione viene presa a maggioranza dei presenti, con un quorum non inferiore alla metà più uno dei componenti il Consiglio. Il mancato assolvimento dell’obbligo determinerà l’impossibilità di accogliere nuovi praticanti e il trasferimento, presso altri dominus, di quelli già presenti nello studio, in ottemperanza del decreto 143/2009 che regolamenta il tirocinio. L’Ordine potrà altresì stabilire l’esclusione dalle segnalazioni per l’assunzione di incarichi provenienti da enti pubblici o da privati.
Le linee guida, pensate nell’ottica di dare un supporto agli Ordini, senza volerne limitare autonomia e discrezionalità, prevedono una graduazione delle sanzioni a seconda del numero di crediti non conseguiti. L’obiettivo dichiarato è quello di evitare difformità di trattamento. La griglia è così composta:
- assenza totale di crediti: sospensione fino a 6 mesi;
- meno di 30 crediti: sospensione fino a 3 mesi;
- da 30 a 60 crediti: sospensione fino a un mese;
- oltre 60 crediti: censura.
L’Ordine può comunque decidere, in caso di mancanza di pochi crediti formativi, di inviare una lettera di richiamo e di monito perché la “mancanza” venga coperta nel triennio successivo. L’iscritto che incorre nella medesima violazione nel triennio successivo può subire la sospensione non superiore a 12 mesi.
Fonte: Eutekne.info del 30 ottobre 2010 - Michela Damasco










